Accesso civico “generalizzato” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Accesso civico “generalizzato” concernente dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria

Poi nella relativa sottosezione il testo da mettere è il seguente

Cos’è l’accesso civico generalizzato?

L’accesso civico generalizzato è  il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Limiti all’accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016).

Modalità per l’esercizio del diritto di Accesso Civico  Generalizzato

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al:

Responsabile dell’accesso civico generalizzato

tramite il modulo appositamente predisposto allegando copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L’istanza può essere presentata:

  • tramite PEC all’indirizzo: asp.re@pcert.postecert.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona REGGIO EMILIA Città delle Persone Via Marani 9/1 – 42122 Reggio Emilia
  • direttamente presso  l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona REGGIO EMILIA Città delle Persone Via Marani 9/1 – 42122 Reggio Emilia

Il Responsabile per l’accesso Civico generalizzato provvede all’istruttoria del procedimento di accesso, eventualmente in collaborazione con il Dirigente/Responsabile di Servizio cui fa capo l’ufficio che detiene i documenti e i dati oggetto della richiesta. In caso di accoglimento, l’Ufficio competente allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.

L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

L’istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato e inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica:

asp.re@pcert.postecert.it all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o mediante consegna presso dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona REGGIO EMILIA Città delle Persone Via Marani 9/1 – 42122 Reggio Emilia

Avverso la decisione del Responsabile per l’accesso Civico generalizzato o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010.

Il procedimento di accesso si conclude con provvedimento espresso e motivato entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati per consentire agli stessi eventuale opposizione.

Il Responsabile dell’accesso civico generalizzato  

è individuato nel Responsabile dell’Unità di Progetto Ricerca e Sviluppo  ricoperto ad interim dal Direttore Dott.ssa Madia Manni

Tel 0522/571003

Mail : n.manni@asp.re.it

mail: nmanni@asp.re.it

PEC : asp.re@pcert.postecert.it

Normativa di riferimento

Art. 5 c. 2 D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” modificato dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016.

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