Competenze e funzioni organi di indirizzo politico-amministrativo ASP REGGIO EMILIA

Funzioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente tratte dallo Statuto dell’ASP REGGIO EMILIA – Città delle Persone

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

COMPOSIZIONE
11.1. L’Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e di vigilanza sull’attività dell’ASP. È composta dal Sindaco / Presidente di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
11.2. A ciascuno dei soci di cui al precedente comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella Convenzione di cui al precedente articolo 6, comma 3.
11.3. La delega rilasciata dai soggetti indicati nel precedente comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute. La delega rilasciata dal Sindaco / Presidente può essere revocata in qualsiasi momento.
11.4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco / Presidente di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all’Assemblea spetta al soggetto mcui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell’Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco / Presidente che cessa, decade automaticamente.
11.5. All’Assemblea dei Soci partecipano inoltre i Soci, o loro delegati, indicati al precedente articolo 6, comma 2. A ciascuno di essi è assegnata la quota di rappresentanza indicata al precedente articolo 6, comma 4.

ARTICOLO 12

DURATA
12.1. L’Assemblea dei Soci è organo permanente dell’ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco / Presidente dei soci Enti pubblici territoriali.

ARTICOLO 13

FUNZIONI
13.1. L’Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e di vigilanza sull’attività dell’ASP e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi generali dell’ASP;
b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla disciplina regionale vigente;
d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell’ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro; nel caso in cui il volume di bilancio dell’ASP sia superiore ai trenta milioni di euro l’organo di revisione è costituito da tre membri, dei quali due sono nominati dall’Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione;
e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Piano programmatico comprensivo del Piano di gestione, conservazione ed utilizzo del patrimonio di cui al successivo articolo 42, comma 4, il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio economico preventivo, il Conto consuntivo con allegato Bilancio sociale delle attività;
f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile nel rispetto delle norme regionali in materia;
g) delibera l’ammissione di nuovi Soci Enti pubblici territoriali;
h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione della Regione;
i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
j) nomina nel proprio seno il Presidente;
k) stabilisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l’eventuale indennità ed i gettoni di presenza spettanti rispettivamente al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il compenso spettante ai membri dell’Organo di revisione contabile;
l) approva il Piano di rientro di cui al successivo articolo 25, comma 4.f).
13.2. Gli atti di cui al precedente comma 1 non possono essere adottati in via d’urgenza da altri organi dell’ASP.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20

COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA
20.1 L’ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno con la maggioranza prevista al precedente articolo 17, composto da tre membri scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona. L’atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell’ASP.
20.2. Nella Convenzione di cui al precedente articolo 6, comma 3, gli Enti pubblici territoriali soci definiscono le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.
20.3. Il Consiglio di Amministrazione, elegge con votazioni separate, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti ed a scrutinio segreto. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
20.4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme statali in materia di proroga degli organi delle pubbliche amministrazioni, fino all’insediamento dei nuovi amministratori, che avviene, su convocazione del Presidente dell’Assemblea dei Soci, entro dieci giorni dalla nomina.
20.5. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio in quanto disposta per surrogazione di cui al successivo articolo 24 o a seguito di decadenza o revoca dell’intero Consiglio d’Amministrazione di cui al successivo articolo 22.

ARTICOLO 21

INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA
21.1. Non possono essere nominati consiglieri di Amministrazione dell’ASP coloro che versano in condizioni di inconferibilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.
21.2. Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, l’interessato o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell’Assemblea dei Soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
21.3. Nel caso in cui l’Assemblea dei Soci dichiari, nel rispetto della procedura di cui alla disciplina regionale, la decadenza per incompatibilità di un consigliere, è tenuta a surrogarlo entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 22

DECADENZA E REVOCA
22.1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri, determinano la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.
22.2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al precedente comma 1, il Presidente dell’Assemblea dei Soci convoca l’ Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
22.3. La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell’Assemblea dei Soci con le modalità e nei casi definiti dalla normativa regionale vigente. Ai fini della deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista
22.4. Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai precedenti commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del mandato in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

ARTICOLO 23

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI
23.1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell’Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d’atto e divengono efficaci una volta che l’atto di surroga è adottato dall’Assemblea dei Soci. Tale atto deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

ARTICOLO 24

SURROGAZIONE – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
24.1. L’Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
24.2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
24.3. I Consiglieri di Amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
24.4. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

ARTICOLO 25

FUNZIONI
25.1. L’attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
25.2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all’Assemblea dei Soci.
25.3. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo che assicura l’attuazione degli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei Soci, individuando sia gli obiettivi che le strategie gestionali e formulando proposte alla Assemblea medesima.
25.4. Al Consiglio di amministrazione compete in particolare l’adozione dei seguenti atti:
a) proposta di Piano programmatico comprensivo del Piano di gestione, conservazione ed utilizzo del patrimonio, Bilancio pluriennale di previsione, Bilancio annuale economico preventivo, Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei Soci, con il quorum di cui all’articolo 28, comma 4;
c) adozione del Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dei Servizi ed attività e di altri regolamenti aventi contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, ivi compresa la determinazione della dotazione organica del personale nel rispetto degli indirizzi dell’Assemblea dei soci;
d) nomina del direttore ed attribuzione degli incarichi ai dirigenti in forza, con definizione del fabbisogno informativo necessario al Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle propria attività gestionale;
e) proposta all’Assemblea dei Soci di un Piano di rientro in caso di perdita di esercizio; nell’eventualità in cui il Piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, queste sono assunte dai Soci Enti pubblici territoriali secondo i criteri definiti dall’art. 6 comma 3, lettera f) ;
f) adesione a forme associative, nel rispetto degli eventuali indirizzi dell’Assemblea dei soci;
g) attivazione di azioni legali, ricorsi o difesa in giudizi promossi da altri, attivazione di giudizi arbitrali e composizioni di liti anche tramite transazioni;
h) l’autorizzazione all’accettazione con beneficio di inventario di eredità, legati e donazioni;
i) linee direttive per la delegazione trattante ed autorizzazione per la sottoscrizione definitiva degli accordi sindacali rispondenti alle linee stesse;
j) adozione del proprio regolamento di funzionamento.

PRESIDENTE

ARTICOLO 30

FUNZIONI
30.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell’ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) sovrintende al regolare funzionamento dell’ASP, vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e sull’attuazione delle delibere consiliari, delle direttive e del Piano Programmatico approvati dall’Assemblea dei Soci;
c) esercita tutti i diritti e i doveri dell’ASP previsti dalle leggi in materia di tutela e affidamento delle persone minorenni e, residualmente ai compiti e responsabilità spettanti ai dirigenti, gli obblighi specificatamente connessi alla gestione di strutture residenziali per minorenni;
d) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea dei soci.